A pagina 4 dell’opuscolo del Consiglio di Stato per la votazione cantonale sull’oggetto ‘Facoltà di far capo ad agenzie private per la sorveglianza di stranieri con misure amministrative viene riportato la seguente indicazione:
gli agenti privati incaricati della sorveglianza devono disporre della cittadinanza svizzera e sottostanno alla vigilanza della Direzione delle strutture carcerarie e potranno essere ingaggiati soltanto previo rapporto informativo della Polizia cantonale.
A nostro modo di vedere si tratta di un affermazione sbagliata che induce in errore le/i votanti. Il nuovo articolo 8b della legge cantonale esecuzione pene e misure per gli adulti sottoposto a votazione popolare il prossimo 22 settembre non prevede il requisito della nazionalità svizzera per gli agenti privati di sicurezza impiegati e neanche il messaggio 6644 il messaggio 6644a e il rapporto commissionale danno indicazioni in tal senso.
Come previsto dalla Legge il messaggio 6644 indica che l’attribuzione dei mandati alle agenzie di sicurezza private avverrà conformemente alla legge sulle commesse pubbliche che non prevede questo requisito; medesimo discorso vale per i testi di legge che regolano le prestazioni di sicurezza effettuate da privati (vedi recente messaggio 6647 e relativo rapporto) i quali prevedono al contrario esplicitamente l’accesso all’attività di amministratore e di agente di ditte di sicurezza per i cittadini dell’Unione europea.
Va inoltre ricordato che proprio il Tribunale Amministrativo Cantonale ha cassato il requisito della cittadinanza svizzera e dei requisiti formativi nell’ambito del concorso per la ronda esterna al penitenziario (1) ragione per cui si può ragionevolmente dubitare che gli stessi requisiti possano poi essere accettati nel caso in questione. Per queste ragioni e per altre preoccupazioni è stato lanciato appunto il referendum su cui si voterà il 22 settembre. Riteniamo però che informazioni errate possono indurre le/i cittadini in errore.
Per questa ragione chiediamo al Consiglio di Stato:
– in che modo intende garantire che gli agenti privati incaricati della sorveglianza dispongano della cittadinanza svizzera e dei requisiti formativi adeguati visto quanto sopra espresso?
– Se fosse confermato che non è possibile imporre il requisito della cittadinanza svizzera come intende il Consiglio di Stato correggere un’informazione errata indicata nell’opuscolo ufficiale per le votazioni?
– se non fosse possibile imporre agli agenti privati il requisito della cittadinanza svizzera e un livello di formazione adeguata intende fare retromarcia sulla sua proposta visto che questi requisiti sono importantissimi come sottolineato in più occasioni dal direttore del Dipartimento delle Istituzioni il Consigliere di Stato Norman Gobbi?
Pelin Kandemir Bordoli Saverio Lurati Carlo Lepori Bruno Storni Gianrico Corti Fabio Canevascini Francesco Cavalli Ivan Cozzaglio
Bellinzona 1 settembre 2013
(1) 05.09.2012 TRAM Titolo: Bando di concorso. Aggiudicazione del servizio di ronda esterna presso una struttura carceraria. Criteri di idoneità. Ricorso parzialmente accolto e stralcio del requisito della nazionalità svizzera esatta in capo agli agenti impiegati nell’esecuzione del mandato