Come riportato da area del 5 dicembre il Presidente del Consiglio di vigilanza dell’esercizio della professione di fiduciario è attivo come legale di persone accusate tra l’altro di violazione della Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di fiduciario.
Al Consiglio di vigilanza è demandato per legge il compito di verificare «nei casi dubbi se una determinata attività professionale soggiace alla presente legge» (art. 10 Lfid). Se le violazioni sono appurate «il Consiglio decide la sanzione così come sancisce l’esercizio abusivo della professione» (art. 23).
Come riporta area il Presidente del Consiglio di vigilanza nominato nel 2008 dal Consiglio di Stato su indicazione del Consiglio delle istituzioni fu ascoltato l’anno successivo dalla Commissione legislazione in merito alla revisione della legge dell’esercizio della professione di fiduciario. Lo stesso anno per conto di due clienti condannati dalla Corte di cassazione del tribunale amministrativo cantonale per «Carente diligenza in operazioni finanziarie» inoltrò ricorso al Tribunale federale. Nell’articolo di area ci si chiede come la stessa persona «che influisce sulla stesura della legge dei fiduciari riesce a scindere in modo netto l’interesse generale della Repubblica ticinese dall’interesse privato dei suoi clienti? Senza nulla togliere alla integrità del Presidente del Consiglio di vigilanza unanimemente riconosciuta la sola eventualità di un tale sospetto dovrebbe far desistere dal nominarlo. O dall’accettare l’incarico.»
Di fatto la Commissione di vigilanza è presieduta da un avvocato penalista che unitamente ai colleghi del suo studio legale difende molte persone accusate di reati patrimoniali nella loro qualità di fiduciari rispettivamente persone accusate di esercizio abusivo dell’attività di fiduciario.
Per questi motivi ai sensi dell’Art. 142 LGC-CdS si chiede a codesto lod. Consiglio di Stato:
Come funziona lo scambio di informazioni tra il Pubblico Ministero ed il Presidente
dell’autorità di vigilanza sui fiduciari riguardo ai procedimenti penali in cui sono coinvolti clienti del Presidente della Commissione e del suo studio legale?
Quanti sono stati dall’inizio della sua entrata in carica i casi in cui il Presidente della commissione si è ricusato nelle decisioni che riguardano persone sottoposte alla
vigilanza che sono clienti del suo Studio legale?
Per evitare ogni situazione di conflitto di interessi non ritiene il Consiglio di Stato che sia più adeguato e più credibile per l’attività di vigilanza ritornare alla prassi secondo cui la Presidenza della commissione di vigilanza sia affidata ad un Magistrato in carica oppure ad un ex-magistrato che non sia attivo professionalmente come difensore penale?
Con stima
Carlo Lepori
Deputato al Gran Consiglio
10 dicembre 2014