Interrogazione – Chi paga per le campagne referendarie?

Partecipazione dei Comuni alle campagne di votazione: far rispettare l’obbligo di garantire un’informazione corretta oggettiva completa e pure improntata alla cautela.

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Il 23 novembre scorso diversi Comuni ticinesi hanno presentato la domanda di referendum contro la modifica della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele adottata dal Gran Consiglio il 26 settembre 2012.

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Vi è da aspettarsi che i municipi dei Comuni referendisti si impegnino massicciamente nella campagna di votazione utilizzando a tal scopo i soldi dei contribuenti. Negli scorsi anni d’altronde episodi simili si sono già verificati. In seguito sono stati inoltrati diversi atti parlamentari che mettevano in questione l’opportunità che enti pubblici partecipassero alle campagne di votazione fornendo alla popolazione informazioni unilaterali (cfr. interrogazioni n. 120.08 92.11 244.12)

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Nella sua risposta convincente e articolata all’interrogazione n. 120.08 il Consiglio di Stato ha scritto:

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"Per gli interventi delle Autorità locali in occasione di votazioni di livello superiore dottrina e giurisprudenza hanno a più riprese indicato le seguenti linee guida (cfr. per tutte DTF 130 I 294 c. 3.1. e ivi menzionata giurisprudenza; inoltre parere del Consulente giuridico del Consiglio di Stato del 17 giugno 1992 pubblicato in RDAT II/1992 pag. 359 e del 20 dicembre 2000 pubblicato in RDAT I/2001 pag. 431 punto 11 e ivi citata dottrina e giurisprudenza):
– secondo consolidata giurisprudenza del Tribunale federale dall’art. 34 cpv. 2 CF deriva l’obbligo delle Autorità di garantire un’informazione corretta oggettiva completa e pure improntata alla cautela. Il contributo determinante alla formazione dell’opinione dei cittadini deve in sostanza essere lasciato alle forze politiche e alla società civile. Viene meno a questi principi l’Autorità che fornisce informazioni non veritiere che interviene in modo illegittimo nella campagna violando disposizioni materiali o procedurali oppure che altrimenti usa mezzi illeciti;
– l’Autorità comunale può intervenire nella campagna che precede una votazione cantonale concernente una spesa pubblica o un atto amministrativo se il Comune e i suoi cittadini hanno un interesse diretto e particolare all’esito dello scrutinio e meglio sono portatori di un interesse che eccede quello degli altri Comuni o cittadini del Cantone e che impone di intervenire. In tal caso a copertura delle spese conseguenti agli interventi dell’Autorità comunale possono essere utilizzati mezzi pubblici a condizione che non siano sproporzionati."

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Con la seguente motivazione il Consiglio di Stato ha poi giustificato la partecipazione di due Comuni ticinesi in una campagna di votazione sulla fiscalità del 2008:

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"Conformemente ai criteri giurisprudenziali di cui sopra gli interventi dei Comuni possono essere considerati legittimi quando il Comune e i suoi cittadini hanno un interesse diretto all’esito dello scrutinio. Nella fattispecie va riconosciuto che qualora la proposta dell’iniziativa fosse stata accolta legittimamente i Comuni potevano mettere in conto ripercussioni di rilievo sulle finanze comunali quindi conseguenze sulla politica del moltiplicatore e/o sull’offerta di servizi ai cittadini. Così si spiega del resto la loro ampia reazione. Consideriamo pertanto legittimi gli interventi comunali sull’oggetto in votazione cantonale."

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Nel caso sotto esame – la modifica del settore delle tutele nel Cantone Ticino – gli interessi in ballo non riguardano tanto i singoli Comuni quanto tutte quelle persone direttamente o indirettamente coinvolte nella problematica indipendentemente dal Comune di residenza. Negli scorsi anni d’altronde fiori di studi rapporti dei gruppi di lavoro prese di posizione ecc. hanno dimostrato che l’attuale sistema non è ottimale e che la tutela degli interessi delle persone coinvolte imporrebbe una riforma (cfr. Rapporto di maggioranza sul messaggio 6611).

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È possibile che i singoli municipi soprattutto quelli dei Comuni sede delle attuali Commissioni tutorie regionali abbiano un interesse "diretto e particolare" a difendere lo status quo in particolare perché vogliono mantenere l’esclusivo potere di nomina dei membri delle future autorità di protezione piuttosto che doversi coordinare con altri Comuni. Tuttavia non è per niente dimostrato che tale interesse (1) corrisponde all’interesse dei residenti dei rispettivi Comuni che sono attualmente o potenzialmente coinvolti nella problematica delle tutele (2) eccede gli interessi degli altri Comuni rispettivamente dei cittadini del Cantone.

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Viste le premesse poniamo al Consiglio di Stato le seguenti domande:
1. Intende il Consiglio di Stato scrivere preventivamente ai Comuni che hanno lanciato il referendum contro la modifica della legge sulle tutele chiedendo a loro di rispettare le leggi e la giurisprudenza relative al ruolo che i Comuni possono/devono svolgere nelle votazioni popolari?
2. Come intende reagire il Consiglio di Stato in caso che uno o più Comuni non rispettassero l’obbligo di "garantire un’informazione corretta oggettiva completa e pure improntata alla cautela"?

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Nenad Stojanovic
Greta Gysin
Pelin Kandemir Bordoli
Giovanna Viscardi

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27 novembre 2012

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