Diritto di voto e di diritto di eleggibilità non vanno (sempre) di pari passo

Di solito si ritiene che, raggiunta una soglia di età (oggigiorno di solito la maggiore età a 18 anni), ogni cittadin* debba poter partecipare alle elezioni sia come elettore/elettrice sia come candidat*. Ma non è sempre così.

Gli/Le eleggibili sono solo una frazione degli aventi diritto di voto

In Norvegia, per esempio, ogni cittadin* maggiorenne può votare, ma per essere eleggibile deve essere residente da almeno 10 anni. In Italia si può votare a partire dai 18 anni per la Camera e dai 25 anni per il Senato, ma per essere eletti al Senato è richiesta l’età minima di 25 anni (fino a pochi anni fa la soglia di eleggibilità era fissata a 40 anni per il Senato e a 25 anni per la Camera e di ben 40 anni per il Senato).

Gli aventi diritto di voto sono solo una frazione degli eleggibili

Ogni cittadin* svizzer* maggiorenne è eleggibile al Consiglio nazionale, in una delle 26 circoscrizioni elettorali che corrispondono ai rispettivi cantoni. Ma si può votare soltanto in una circoscrizione, che coincide con il cantone in cui uno detiene il domicilio politico oppure, per gli/le svizzer* all’estero, al cantone presso il quale uno si è registrato per poter votare. Per esempio, un/una cittadin* svizzer* che abita a Berna, e che di conseguenza ha il diritto di voto soltanto a Berna, può essere elett* dai cittadini ticinesi su una lista elettorale presentata esclusivamente in Ticino. In altre parole, quest* candidat* non ha il diritto di votare per sé stesso. Il paradosso è solo apparente, perché l’idea è che i deputati e le deputate al Consiglio nazionale, chiamato anche la Camera del Popolo, debbano rappresentare il Popolo svizzero e non i singoli cantoni. L’esempio recente è Tim Guldimann, già ambasciatore svizzero a Berlino, che nel 2015 è stato eletto sulla lista PS nel Cantone di Zurigo nonostante avesse il domicilio in Germania. Nel 2019, Greta Gysin è stata eletta in Ticino nonostante avesse il domicilio a Zurigo (anche se prima dell’elezione aveva annunciato che sarebbe rientrata in Ticino).

Un altro esempio: In alcuni paesi le donne hanno ottenuto il diritto di eleggibilità prima del diritto di voto. In Belgio le donne possono votare nelle elezioni legislative a livello nazionale sin dal 1949, ma erano eleggibili sin dal 1920 (Camera) rispettivamente dal 1921 (Senato).

E gli/le stranier*?

La complessità aumenta se ci poniamo la domanda se, e sotto quali condizioni, anche i/le cittadin* stranier* debbano avere il diritto di voto e/o di eleggibilità. Questo ha a che vedere con la questione di quali debbano essere i diritti politici delle persone con più di una cittadinanza.

Gli/le stranier* residenti in Svizzera possono votare livello comunale in quasi tutti i cantoni francofoni occidentali, ma anche in alcuni comuni dell’Appenzello esterno e dei Grigioni. In due casi – nel Giura e a Neuchâtel – gli/le stranier* residenti possono votare anche a livello cantonale ma non possono essere elett*. In altri casi il diritto di eleggibilità è limitato solo al legislativo, come ad esempio nei comuni del Canton Giura. Nel 2014 i cittadini giurassiani hanno accettato di concedere agli e alle stranier* residenti il diritto di eleggibilità anche negli esecutivi comunali, ad eccezione della carica di sindaco.

Nenad Stojanovi?, professore di scienze politiche all’Università di Ginevra già deputato Ps al Gran Consiglio TI

Foto: Alain Amherd

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