Emendamento – Disegno di Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954

I.
La Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954 è così modificata:

Art. 23 cpv. 1 e 3

1In caso di malattia o infortunio non professionale anche discontinui comprovati da certificato medico il dipendente percepisce l’intero stipendio per i primi 360 giorni di assenza e il 90% per i successivi 360 giorni di assenza. In tal caso l’indennità per economia domestica e per figli non subisce riduzioni.

Motivazione

La situazione attuale come ben esposto nel rapporto 6502R e dallo stesso Consiglio di Stato non è più soddisfacente. In questo senso la proposta di modifica va sicuramente nella giusta direzione.
La Confederazione nell’art. 56 dell’Ordinanza sul personale federale prevede in caso di impedimento al lavoro per malattia o infortunio il pagamento dell’intero stipendio durante i primi 12 mesi. Allo scadere di questo periodo la Confederazione paga il 90 per cento dello stipendio durante 12 mesi successivi.
In linea con quanto adottato dalla Confederazione e con l’obiettivo di migliorare la situazione dei dipendenti dello Stato che si trovano ad affrontare un lungo periodo di malattia con tutte le conseguenze del caso reputiamo opportuno un riconoscimento del salario nella misura del 90% nel secondo anno di malattia.

Pelin Kandemir Bordoli Saverio Lurati
Nadia Ghisolfi Lorenzo Jelmini
Sergio Savoia Francesco Maggi

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